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Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

DEVONO ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • coloro che già vi risiedono, sia perché nati all’estero sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Cosa accade se NON ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

 

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.:

Ogni cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune d’iscrizione A.I.R.E. tutte le variazioni dei propri dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consente agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, rendendo possibile sia l’erogazione dei servizi che il contatto tra l’Ufficio Consolare e i cittadini italiani residenti nella circoscrizione.
Si fa inoltre presente che l’iscrizione all’AIRE è diritto-dovere che il cittadino Italiano ha nei confronti dello Stato Italiano, ma non assolve gli obblighi che questi ha nei confronti delle Autorità locali.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiesta di iscrizione entro 90 giorni dal trasferimento della residenza, l’Ufficio consolare può procedere autonomamente ad inoltrare d’ufficio la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. di un Comune italiano, sulla base di informazioni di cui sia venuto a conoscenza e che dimostrino che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Il cittadino sarà successivamente informato dell’avvenuta iscrizione attraverso un atto amministrativo del Comune.
La documentazione da presentare per ogni richiesta di iscrizione e/o variazione indirizzo A.I.R.E. è la seguente:

  1. modulo di richiesta di iscrizione A.I.R.E, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato.
  2. documento di identità italiano (passaporto o carta d’identità, fronte-retro). Solo per le iscrizioni, nel caso dovesse trattarsi di un intero nucleo famigliare, dovrà essere allegata una scansione della carta di identità o passaporto italiano di ogni membro del nucleo stesso.
  3. un FAMILJEBEVIS (Personbevis: ändamål familjebevis, in lingua SVEDESE) intestato al richiedente, ossia un certificato di famiglia, da richiedere direttamente a Skatteverket. Nel caso dovesse trattarsi di una domanda di iscrizione relativa ad un intero nucleo famigliare, dovranno essere allegati tutti i familjebevis di ogni componente maggiorenne del nucleo famigliare in possesso della cittadinanza italiana.
  4. un UTDRAG OM FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER, scaricabile dal sito di Skatteverket.

La Cancelleria Consolare accetta  domande di iscrizione/variazione AIRE solamente attraverso il portale online FAST-IT. La documentazione sopraccitata andrà pertanto scansionata e trasmessa online. Ogni domanda di iscrizione/variazione AIRE prevede un limite di dimensione complessiva degli allegati. Al posto del formato JPG, si consiglia pertanto di utilizzare il formato PDF (anche a qualità ridotta, in bianco e nero).

Si invitano pertanto i connazionali ad attenersi esclusivamente alle indicazioni sopraccitate.

Per le istruzioni operative clicca QUI.

 

SOLO nel caso in cui un connazionale dovesse riscontrare problemi di funzionamento per quanto riguarda il portale online, si prega cortesemente di contattare la Cancelleria Consolare al seguente indirizzo di posta elettronica: stoccolma.consolare@esteri.it

Per maggiori informazioni, visitare il sito Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale