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Nuove disposizioni in materia di cittadinanza

Integrazione ad informativa per l’acquisto della cittadinanza

Si comunicano le nuove disposizioni in materia di cittadinanza in seguito al D.lg.n. 113 del 4 ottobre 2018, che modificano e integrano la legge n. 91 del 1992.

Naturalizzazioni

Termine procedimentale: Il termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, è elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Tale termine si applica ai procedimenti in corso, cioè non ancora definiti al 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto n. 113 citato), sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso non risulti ancora spirato.

Importo del contributo: Il novellato art. 9-bis della legge 91/92, sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ha modificato l’importo del contributo cui sono soggette le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 94/2009, elevandolo da euro 200 (duecento) a euro 250 (duecentocinquanta). Pertanto, per le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 incluso, non in regola con il versamento, dovrà essere richiesta l’integrazione di euro 50 (cinquanta). Tutte le domande inoltrate prima di tale data – seppur “accettate con riserva” – ricadono nella normativa previgente.

Requisiti linguistici: Il requisito del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana trova applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2018, e quindi per le istanze presentate a partire da tale data. Non è, invece, richiesto per i procedimenti avviati precedentemente e già in corso. La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Detta disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:

– Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero

– Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazioneunificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

– L’Università per stranieri di Siena

– L’Università per stranieri di Perugia

– L’Università Roma Tre

– La Società Dante Alighieri

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti.

Abrogazione del silenzio-assenso: Il D.lg. 113 ha abrogato la disposizione dell’art. 8 comma 2 della Legge n.91/1992, che precludeva il rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio una volta decorso il biennio dalla presentazione della domanda. Pertanto non è più configurabile il silenzio-assenso da parte dell’Amministrazione sulla istanza del cittadino straniero coniugato con
cittadino italiano allo scadere del termine, mentre è fatto salvo il potere di diniego del nostro status civitatis, da parte del competente Dicastero, anche dopo lo spirare del limite temporale.

Riconoscimenti iure sanguinis

Nessuna modifica risulta introdotta rispetto alla durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.