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Cittadinanza

PRINCIPI GENERALI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
ATTENZIONE!
A decorrere dal 5 ottobre 2018 – ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 – il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro.
A decorrere dal 4 dicembre 2018 (legge 1 dicembre 2018, n. 132) è condizione indispensabile per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 (cittadinanza per matrimonio) e 9 (per servizio, per almeno cinque anni, anche all’estero per lo Stato Italiano) della L. 91/92, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

  • l’Università per stranieri di Siena,
  • l’Università per stranieri di Perugia,
  • l’Università Roma Tre,
  • la Società Dante Alighieri.

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti.
Per conoscere gli Istituti abilitati al rilascio della suddetta certificazione prego consultare la pagina web dedicata del portale della lingua Italiana.

A Stoccolma è possibile sostenere l’esame B1 presso l’Istituto Italiano di Cultura “C.M. Lerici”. Per ulteriori informazioni visitare la pagina web dell’Istituto Italiano di Cultura: www.iicstoccolma.esteri.it.

Sono esentati dall’obbligo di presentazione della certificazione linguistica i cittadini stranieri, già residenti sul territorio italiano, che provino di aver sottoscritto durante la loro permanenza in Italia, l’accordo di integrazione di cui all’art. 4bis del D.lgs nr. 286/98 e al DPR 179/2011.
Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della L. 91/92 è di quarantotto (48) mesi dalla data di presentazione della domanda.

PER INFORMAZIONI SUL RICONOSCIMENTO CITTADINANZA A SECONDA DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE, UTILIZZARE LE VOCI NEL MENÚ A DESTRA.