In relazione ai casi segnalati, al fine di facilitare l’identificazione dell’elettore, il Ministero dell’Interno ha diramato le seguenti indicazioni per i Presidenti di sezione:
[…] nel caso in cui l’Ufficio elettorale di sezione riscontri, in sede di identificazione dell’elettore, identico numero progressivo dell’elettore nella lista sezionale e nel certificato elettorale, ma discordanza tra i dati anagrafici dell’elettore stesso riportati sul certificato elettorale, sulla lista elettorale sezionale e sul documento di identificazione, il Presidente di seggio vorrà comunque considerare valida l’identificazione dell’elettore, procedendo conseguentemente alla sua ammissione al voto. […].