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Cittadinanza per discendenza (jure sanguinis)

Cittadinanza per discendenza

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
I residenti presso questa circoscrizione consolare, i cui familiari abbiano già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza presso un Consolato italiano diverso da questo o presso il Comune, dovranno presentare tutta la documentazione in originale, relativa a tutti i diretti ascendenti.

  • Istanza compilata (modulo 1 e allegati per gli ascendenti non richiedenti o deceduti)
  • Certificati di nascita, matrimonio e morte in originale dell’avo nato in Italia (N.B. si deve richiedere al Comune italiano di nascita lo “estratto per riassunto dell’atto di nascita”). Se l’avo italiano si è naturalizzato straniero prima della nascita del figlio, non si può richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
  • Atto di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti dell’avo italiano, incluso l’interessato. SE QUALCUNO DEGLI ASCENDENTI HA RINUNCIATO ALLA CITTADINANZA ITALIANA, NON SI HA TITOLO AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
  • Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato estero di residenza dell´avo attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’ Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. In caso di naturalizzazione, nella dichiarazione deve essere indicata la data della naturalizzazione.
  • Passaporto del richiedente con fotocopia delle pagine con foto e firma
  • PER I CITTADINI NON SVEDESI: permesso di residenza PERMANENTE in Svezia. Coloro che sono in possesso di visto turistico o visto per studenti, NON possono fare domanda presso questa Ambasciata.
  • prova di residenza (Personbevis, bollette, etc.)
  • Diritto consolare di € 300,00 (il contro valore in SEK in contanti) da pagarsi presso l’Ufficio Cassa di questo Consolato Generale. Le informazioni relative al pagamento saranno fornite il giorno dell’appuntamento.

Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.
Tutti i suddetti certificati e la Dichiarazione (tranne l’Estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano) devono essere legalizzati e tradotti in italiano. La traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente (per l’elenco dei Consolati e Ambasciate italiane, visitare il sito www.esteri.it) o legalizzata con Apostille, se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961.

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN ORIGINALE PIU’ UNA FOTOCOPIA. LE FOTOCOPIE NON DEVONO ESSERE FRONTE/RETRO: OGNI PAGINA UNA FOTOCOPIA

I documenti originali non vengono restituiti.